Spettacolo moto acrobatiche e ccvlps

salve, in una fiera di 2500 persone sono stati organizzati 2 spettacoli di esibizione di moto acrobatiche con accesso del pubblico (non delimitati e priva di strutture per lo stazionamento del pubblico) da meno di 200 persone perchè viene asseverato che “nell’area dove avviene l’esibizione il pubblico è zero”, in ogni caso dalla relazione emerge che ci saranno dei varchi da cui effettivamente entrano 199 spettatori che comunque termina entro le h 24…
L’operatore è in possesso di licenza del proprio comune di residenza, è stato deciso di convocare la commissione, per l’intero complesso fiera-viaggiante perchè viene sostenuto che essendo non chiara la delimitazione potrebbe ricadere tutto nello spettacolo e perchè c’è anche un dj set (francamente privo di aree per il pubblico e solo ad accompagnamento dell’evento) e perchè viene sostenuto che ai sensi del DM 18 marzo 2007 e smi:
5-ter. Per i “teatri viaggianti” di cui alla Sezione III dell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i “circhi equestri e ginnastici” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le “esibizioni moto-auto acrobatiche” di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

si precisa che l’operatore è già in possesso di codice.
premesso che non è stato interpellato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, mentre lo era stato fatto in alcune edizioni passate, e non sarà proprio uguale alle edizioni passate, non bastava far fare una scia per l’operatore del viaggiante, e autorizzazione per la fiera?
grazie per una risposta

È difficile dare un parere univoco. Sono le classiche situazioni per le quali si possono trovare procedure declinate in termini diversi sulla base delle varie prassi comunali.
La CCVLPS agisce se si applica l’art. 80 TULPS. Su come applicare o meno l’art. 80 ne abbiamo già parlato. Vedi qua, ad esempio: Manifestazioni all'aperto e agibilità ex art. 80 TULPS - n°2 da mario.maccantelli
Tuttavia, al di là delle varie sintesi che trovi sul forum, una PA, in un’ottica di principio di precauzione, potrebbe ritenere applicabile l’art. 80 TULPS considerando che la struttura urbana, soprattutto quella dei centri storici, rappresenta, di per sé, un luogo chiuso con varchi e accessi in funzione del numero rilevante di persone che si concentrano in un medesimo tempo. Questo anche considerando che la superficie di area pubblica interessata potrebbe essere misurabile e rappresenterebbe il parametro per calcolare un indice di affollamento. In quest’ottica, bene farebbe il comune se convocasse la CCVLPS al fine di abilitare, ex art. 80 TULPS, la manifestazione nel suo complesso intesa come festa finalizzata al trattenimento. Se nel suo complesso fosse sotto alla 200 persone, allora lo stesso art. 80 TULPS potrebbe are a meno della CCVLPS.

Resta inteso che ogni attrazione deve avere il suo codice. Per le attrazioni vedi qua: Rilascio licenza Spettacolo viaggiante(Circo) - n°2 da mario.maccantelli

scomodare la commissione per qualcosa che si poteva fare in scia.
In effetti analizzando bene la cosa come ASL ho trovato un paio di cose un tantino “da non favorevole” e anche nella parte vigili del fuoco tuttavia sistemabili… purtroppo spettacolo in mezzo a fiera informalmente suggerisco per fiera e sto attenta a parlare dello spettacolo…
è che non mi piace ritrovarmi in quelle condizioni di dove lavoravo di chiamare il progettista e farsi disegnare bene in planimetria da firmare con le modifiche l’area di pubblico spettacolo e poi vedi il vvf esordire, ma sotto le 200 persone te lo asseveri quindi allora non c’entriamo o guardare rapidamente e verbalizzare il “nulla mutato” (cosa che si poteva tranquillamente chiedere non sai del cambiamento o hai qualche dubbio e preferisci che la rivediamo).
mi piacerebbe ogni tanto non essere terrorizzata dal TAR quando si potevano risolvere in un ottica di collaborazione

PROROGA art. 38-bis - DL 76/2020

Dal 24/05 si applica la modifica all’allaegato A al DL 24/22 in relazione all’art. 10, comma 1:
I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Allegato voce 5-bis:
Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

mi sono persa il riferimento dove hanno prorogato il 38bis…

legge 52/2022 - conversione del DL 24/2022

grazie mille, proprio non l’avevo visto.
da un lato mi dispiace non andare in commissione perche si fanno 2 chiacchiere con gli enti, dall’altro quando ti trovi i proponenti che proprio non sanno tutte le circolari e le cose passano lo stesso fa un po paura…
apprezzo la flemmaticità di chi sta tranquillo che le asseverazioni si controllano anche dopo l’evento, ma preoccupa perchè non ho mai visto partire un “false dichiarazioni in atti”…