In occasione della tradizionale fiera locale la Giunta Comunale adotta una delibera con il quale individua una strada del centro al fine di collocare le c.d. “attrazioni dello spettacolo viaggiante”
Si tratta di 8 attrazioni : una media (autoscontro) + 7 di piccola dimensione (tiri a segno e giostrine per bambini).
Tramite il proprio tecnico di fiducia gli operatori presentano planimetria/ relazione tecnica/ schema dei collegamenti elettrici. Per il complesso delle attrazioni il tecnico dichiara una capienza massima inferiore alle 200 persone.
L’ area sara’ semplicemente transennata a inizio e fine strada per impedire l’accesso ai veicoli , non saranno presenti ne’ servizi igienici ne’ altre attrezzature comuni.
Prima della messa in esercizio ad ogni operatore sara’ rilasciato un unico atto, comprendente occup. suolo pubblico e autorizzazione ex art. 69 TULPS ( con varie prescrizioni in tema di sicurezza)
Sulla base di queste premesse ci restano il dubbio circa l’applicazione dell’ art. 80 TULPS.
Trattandosi di spazi aperti si tratta di una “licenza” che occorre effettivamente emettere ?
E in caso positivo il parere della CCVLPS viene sostituita dalla dichiarazione del tecnico ?
grazie
La domanda è: il luna park può essere considerato un “parco di divertimento” e, come tale, assoggettabile, in modo unitario, agli articoli 68 e 80 TULPS?
Non si può rispondere in modo certo. Sicuramente, un’interpretazione plausibile potrebbe portare a ritenere il luna park come “parco di divertimento temporaneo” (vedi le definizioni legali). In ogni caso, anche se non inquadrabile come “parco divertimento”, lo stesso potrebbe essere inteso come “locale di pubblico spettacolo” e, quindi, soggetto all’art. 80 TULPS ugualmente.
Una circolare del 2013 diceva:
[…] Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei “parchi di divertimento”, siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell’affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è opinione di questo Ufficio che sono da ritenere necessari la licenza di cui all’art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori […]
[…] Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei “parchi di divertimento”, siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell’affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è opinione di questo Ufficio che sono da ritenere necessari la licenza di cui all’art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori […]
Chiudo dicendo che è da vedere caso per caso. Se non è possibile definire una superficie allora non è possibile definire una capienza massima calcolabile con un indice di affollamento su superficie. Se è calcolabile una capienza e quando ha senso verificare le vie di fuga, allora ha senso tirare in ballo l’art. 80. Chiaramente, sotto le 200 persone, la CCVLPS funge solo funzione di eventuale controllo. Sui parchi divertimento in senso stretto opera quella provinciale
Qua varie considerazioni:
Buonasera.
L’installazione di una sola giostra per il periodo natalizio invece quale procedimento richiede di attivare?
L’autorizzazione ex art 80 TULPS serve?
Direi proprio di no. Solo corretto montaggio e titolo personale dell’esercente (art. 69 TULPS)