Direi di no. O meglio, la cosa è dibattuta ma, ai sensi della legge regionale di riferimento, il ruolo dovrebbe essere provinciale (più o meno inderogabilmente) e questo rappresenta un requisito di esercizio. Tuttavia, fossi io responsabile SUAP ammetterei il subingresso (il soggetto è pur sempre tritolato e abile alla guida NCC) indicando la condizione di ottenere l’iscrizione al ruolo locale alla prima data utile, pena la decadenza del titolo. Potrebbe stare in piedi prendendosi delle libertà procedurali.
Direi di sì, per fare un bando occorre la previsione di un contingente al quale puoi arrivare facendo concertazione e approvandolo con DGC. La stessa giunta può indicare, come atto di indirizzo, i criteri per il bando ai fini della formazione della graduatoria. il dirigente provvede e a redigere il bando, approvarlo insieme alla modulistica e a dare seguito alla procedura pubblica.
Attenzione, formalmente siamo sempre in blocco rilascio autorizzazioni NCC. Spero però che un comune forzi il divieto e si arrivi davanti al TAR per vedere se è possibile, in via di principio, tenere bloccato un settore per un tempo indefinito.
Ricostruzione normativa
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con decreto-legge 14/12/2018, n. 135, così come modificato dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in vigore dal 13/02/2019), sono state apportate modifiche alla disciplina dell’esercizio dell’attività di NCC. In particolare, con l’art. 10-bis del decreto-legge citato è stata prevista l’istituzione, presso il “Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Inoltre, è stato previsto che (testualmente) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, NON È CONSENTITO IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante
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con Decreto Dirigenziale (Min. Trasporti) n. 4 del 19/02/2020, rubricato “registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti” sono state definite le specifiche tecniche del registro di cui trattasi e la data di operatività del registro fissata al 02/03/2020;
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PERO’, con Decreto Ministero dei Trasporti n. 86 del 20/02/2020 , avente ad oggetto: “Decorrenza dell’efficacia del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 4 del 19 febbraio 2020 e l’adempimento degli obblighi da esso previsti dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 10 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12”, è stato disposto che L’EFFICACIA DEL PRECEDENTE DECRETO DIRIGENZIALE N. 4/2020 E L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA ESSO PREVISTI DECORRONO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO PREVISTO DALL’ARTICOLO 10-BIS, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, ovvero del decreto ministeriale che determinerà le specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico di cui all’art. 11, comma 4 della legge n. 21/1992;
ad oggi non risulta che sia stato adottato il decreto ministeriale disciplinante le specifiche tecniche del foglio di servizio e, quindi, non è divenuto efficace il Decreto Dirigenziale n. 4 del 19/02/2020, rubricato “registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti”;