Villa per eventi locazione

Buongiorno sono un conduttore (in affitto)di una villa prestigiosa che viene locata per lo più per ivi realizzarci eventi .
Premesso che la mia azienda fornisce semplicemente la locazione e la governante che si occupa del governo dell’immobile e delle pulizie riassettando le camere all’inizio e alla fine della prenotazione ,abbiamo poi part time una villa manager che si occupa della parte commerciale .
Ora abbiamo dichiarato di essere come attività di locazione breve turistica , ma ci viene contestato che siccome la villa viene locata per lo più per ivi svolgervi eventi dovrebbe avere una destinazione turistica ricettiva o addirittura mix casa vacanza per le camere da letto e commerciale per il piano terra e interrato nonché aree esterne dove si svolge effettivamente l’evento e dove i fornitori del cliente (catering musicisti ecc operano )…
Addirittura ci verrebbe segnalato che non potremmo far svolgere eventi più di un tot(non specificando quante) persone .
Cosa ne pensate ?
Siamo veramente in difficoltà nel comprendere sia la normativa sia quale sia la strada da intraprendere per portare avanti la nostra attività oggetto di sacrifici di anni in serenità .mi date un vostro parere cortesemente ?
Grazie cordialmente

Il discorso sarebbe molto lungo Gli eventi in “villa” sono un tema dibattuto. Copio /incollo un precedente post fornendo una chiave di lettura.

In generale. se un soggetto si limita a locare un fabbricato affinché il locatario organizzi lì la sua festa privata (vedi matrimonio nel castello), non vedo adempimenti amministrativi. Il locatario chiamerà il catering, il cantante di piano bar ecc.

Al contrario se un soggetto eroga servizi, quindi se un soggetto esercita un’attività aperta al pubblico facendosi corrispondere il prezzo di un servizio, allora si entra nel campo nella normativa di carattere pubblicistico: necessità abilitative.

Ad esempio, in riferimento al secondo caso, si può citare l’organizza di un veglione di fine anno nella villa o nel castello. Si può fare? Direi di sì ma al netto delle seguenti considerazioni:
• anche se per un giorno, occorrono tutte le abilitazioni. Vedi art. 68 + 80 TULPS con annessa somm.ne dedicata al locale di pubblico spettacolo – vedi il caso della relativa norma regionale sulla somm.ne annessa a locale di PS (+ notifica ex reg. CE 852/04)
• sicuramente occorre una valutazione acustica con relative procedure per la deroga. Legge 447/95, art. 6, comma 1, lett. h) con relative procedure regionali
• sotto le 200 persone si può applicare, relativamente alle valenze art. 68 e 80 TULPS la SCIA asseverata.
• problema della destinazione d’uso degli immobili. l problema viene fuori, maggiormente, proprio quando gli eventi si svolgono su area privata, su area pubblica il comune ha margine per consentire ai fini pubblici (festa paesana). Comunque, si vede in giro una certa tolleranza anche per i luoghi privati ma, in verità, la questione andrebbe affrontata con specifiche disposizioni che indicassero la non rilevanza dell’uso (che sarebbe consentito) entro certi limiti di utilizzo. Se un soggetto privato trasformasse, anche per un giorno, una villa in una discoteca (a prescindere dai titoli TULPS), sarebbe consentito? Spesso è consentito, vedi (come già detto) feste di fine anno ma, in realtà, la questione non è così semplice. Pensa se passerebbe l’apertura di un bar per un solo giorno in un garage che si affaccia sulla passeggiata del paese? Il comune può sicuramente indicare la fattibilità delle varie ipotesi nei propri atti del governo del territorio al fine di non cadere nell’arbitrarietà


Tornando a noi, certo è che risulta quasi impossibile tracciare una linea fra le due ipotesi (locazione pura / esercizio aperto al pubblico). Anche la locazione pura, se salva dalla necessità di titoli abilitativi, sicuramente può rilevare ai fini della destinazione d’uso. Se una civile abitazione è destinata costantemente a qualcosa di diverso della residenza, allora il comune può sicuramente contestare un uso illegittimo. E’ vero che la legge consente l’uso di abitazioni per l’esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere ma tali strutture non ammetto i servizi tipici delle strutture ricettive alberghiere (sale convegno, feste, ecc.). Per arrivare a un giudizio di fattibilità ci si basa su concetti di ragionevolezza. None esiste auna legge che disciplini la cosa nello specifico

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Condivido le osservazioni di Mario: quello degli eventi in villa è un tema dibattuto e come quasi tutte le novità del mercato si trova in anticipo sulla normativa vigente, che purtroppo arranca ad inseguire soprattutto perché gli operatori pubblici si trovano spiazzati nell’applicazione delle regole (pre)vigenti.

A margine, solo per dare un ulteriore contributo alla discussione, vorrei proporre qualche altro spunto di ragionamento.

“Locazione breve turistica” è un termine contrattuale che ha un senso per la definizione del regime fiscale e di quello civilistico, ma - visto che in materia di attività ricettive non alberghiere è successivamente intervenuta prima una disciplina statale e poi quella regionale più dettagliata - non è affatto detto che la suddetta definizione sia automaticamente sufficiente a garantire anche la legittimità amministrativa dell’attività.

Nel caso in questione, poi, tutti i servizi “in villa” sono offerti con modalità professionali e non occasionali, nell’ambito di una vera e propria attività d’impresa. Ed è quindi attraverso questa chiave di lettura che devono essere interpretati ed inquadrati.

Mi permetto di dissentire: da quanto si capisce, la vostra azienda non fornisce soltanto la locazione e la governante che si occupa delle pulizie.

Quale sarebbe infatti la “parte commerciale” di cui si occupa la villa manager che lavora con voi part time? A richiesta del cliente, siete voi che fornite anche i servizi di catering, il fiorista, i musicisti, l’eventuale animatore e quant’altro di utile alla realizzazione dell’evento, tutte attività autonome rispetto alla vostra?
E questa attività di intermediazione per la fornitura di servizi non configura quantomeno un’agenzia pubblica d’affari (art. 115 TULPS)?

Per venire poi al punto chiave della vostra attività (che in breve sarebbe questo: attività di ristorazione con intrattenimento e possibile pernottamento in villa), mi domando: tenuto conto del fatto che gli orari e i giorni di apertura di un’attività di somministrazione sono ormai liberalizzati, che cosa differenzierebbe la vostra attività da quella di un ristorante con annessa locanda che apre solo su prenotazione?