Acconciatore al domicilio del cliente

Buongiorno, una signora ha chiesto se sia fattibile esercitare l’attività di acconciatore senza una sede fissa ed esclusivamente al domicilio del/la cliente, alla richiesta ha allegato stralcio della normativa statale L. 174/2005, che consente lo svolgimento dell’attività anche presso la sede indicata dal cliente, nel rispetto delle leggi regionali e dei regolamenti comunali.
La Regione Piemonte nulla ha legiferato in merito , mentre il nostro regolamento comunale ammette molto genericamente la possibilità di esercizio. Ho letto diversi quesiti sul vecchio forum e volevo chiedere se ci sono novità rispetto ad un vs. parere di cui allego il link:

Grazie.

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Novità non ci sono, noi restiamo del parere che, almenno dopo il 2011/2012, è diventato difficile proibire modalità di attività perché queste non sono contemplate esplicitamente. Per altre questioni di principio vedi questi altri post:

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Ciò vale anche per la Regione Toscana che con la LRT n. 29/2013 prevede all’ar. 4 comma 3:
. Le imprese titolate all’esercizio dell’attività di ac-
conciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche
presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia
o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente
sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate
alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o
di particolari eventi fieristici o promozionali.

Grazie

sì, aparere mio vale in tutta Italia, Toscana compresa

Ma se non avesse la sede fissa? Potrebbe fare la parrucchiera esclusivamente a casa dei clienti?

A parere mio non ci sono problemi, vedi:

P.S. i link dei post precedenti rimandavano al vecchio forum non più attivo quindi non funzionano