DM 01/09/2021 - noleggio e locazione natanti - procedure e requisiti

Allego il DM 01/09/2021 - uscito in GU n. 11/2022 - riguardante la disciplina del noleggio (con equipaggio) e della locazione (senza equipaggio) di natanti e moto d’acqua.

Scarica il testo:
Decreto_20210901_NoleggioNatanti_procedure-requisiti.pdf (73,7 KB)

Il DM è rubricato:
Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche’ di appoggio alle immersioni subacquee ascopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

E’ prevista una comunicazione di inizio attività (non una SCIA) da presentare all’autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto.

Ennesimo esempio di norma mal coordinata con le altre norme procedurali di cui alla legge 241/90 e DPR 160/2010. La prassi vincerà sul diritto e le pratiche non transiteranno dai SUAP.


La materia è regolata dal codice della nautica (d.lgs. n. 171/2005). Fino a qualche anno fa la disciplina della specifica questione era rimandata alla ordinanza della “competente autorità marittima o della navigazione interna, d’intesa con gli enti locali”. A seguito di modifica del codice, la questione è stata demandata alla disciplina attuativa tramite decreto ministeriale.

Rammentiamo che il “natante” da diporto riguarda le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, usate sia in acque marittime che in acque interne, sia a motore che a vela, nonché tutte le barche a remi.

Quindi per le “imbarcazioni” e “navi” direi che si applica l’art. 2 del codice della nautica, vedi: 2. L’utilizzazione a fini commerciali [ NDR noleggio o locazione ]delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione .

Vedi: Attività di noleggio imbarcazioni

Anche in questo caso le procedure amministrative esulano dal raggio d’azione SUAP

@mario.maccantelli Mi viene chiesto( SUAP comune delle Marche) come avviare un’attività di noleggio con e senza skipper di natanti da diporto.
Mentre il noleggio con conducente è contingentato e quindi sottoposto ad autorizzazione sulla base base di un bando pubblico(che al momento non è previsto), quello senza conducente no e mi pare di capire fosse sottoposto a scia da presentare al SUAP o, sulla base di questo nuovo dm, qualcosa è cambiato ?
Non ho trovato modulistica regionale.
ma:

  • modulo di scia di noleggio di veicoli senza conducente ai sensi del DPR 481/2001
  • modulo (ns interno) di noleggio veicoli/natanti senza conducente. Più specifico rispetto a quello di cui sopra.

Sono validi entrambi?
Il natante rientra nel più ampio concetto di veicolo?

Grazie del prezioso supporto.

NO, il DPR 481/2001 si applicava in via resduale. Ora si applica DM 01/09/2021.

Il DM citato si applica per “finalita’ ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche’
di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne” anche nel caso di noleggio con conducente. Il noleggio natanti disciplinato dalla legge 21/92 resta applicabile pr finalità di trasporto pubblico locale non di linea

1 Mi Piace

Ok approfondisco il DM.

Mi potrebbe fare un esempio di noleggio natanti disciplinato dalla legge 21/92 che resta applicabile pr finalità di trasporto pubblico locale non di linea?

Ciò che rientra in questa legge rimane quindi di competenza del SUAP ?

Grazie per il supporto che vorrà darmi.

L’esempio è l’NCC svolto con i natanti nel comune di Venezia: tutto ciò che vale per le auto nel tuo comune, vale relativamente ai natanti o imbarcazioni nel comune di Venezia.

1 Mi Piace

Buongiorno,
il nostro è un comune turistico dell’Isola d’Elba.
Ci troviamo in difficoltà nel classificare le varie attività che si svolgono con l’uso di natanti, cioè unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri.
In particolare, si chiede quando un’attività possa essere ricondotta al “Noleggio con conducente” di cui alla Legge n.21 del 15.01.1992 oppure al “Noleggio con equipaggio” di cui al recente D.M. 1 settembre 2021, trattandosi in entrambi i casi di trasporto pubblico non di linea ma sottoposti ad iter amministrativi completamente diversi.
A titolo esemplificativo come può essere classificata l’attività di “Gite in barca”, con sosta presso varie spiagge dell’isola, effettuata per mezzo di natante con conducente? E il trasporto di persone stesso mezzo presso il continente?
Ringrazio e resto in attesa di cortese riscontro.

E’ inevitabile che le normative si sovrappongano. È impossibile tracciare una linea di confine certa. IN attesa di circolari ufficiali posso dirti che il noleggio di cui alla legge 21/92 nasce come servizio pubblico non di linea al fine di integrare il trasporto pubblico. Va da sé che si tratti di qualcosa finalizzato alla mera esigenza di trasporto: tizio deve raggiungere il tal posto.

Nelle realtà, l’NCC, assume molto spesso la veste di trasporto turistico: Tizio vuole fare il giro del Chianti in un paio di giorni. La cosa è certamente legittima ma questo non toglie all’NCC ex legge 21/92 il carattere di base ovvero la funzione integrativa al trasporto pubblico. Finalità del mero trasporto: devo andare dal dottore o a trovare i parenti.

Il DM 01/09/2021 si riferisce al noleggio per “finalità ricreative o per usi turistici nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”

In conclusione, benché nella realtà, anche pagando l’anacronismo della legge 21/92, le fattispecie si sovrappongano inevitabilmente, almeno sulla carta è possibile, anche a livello di regolamento comunale, tracciarne i relativi confini basandosi sulle finalità.

Mi sembra di capire che il Suape Sardegna si sia uniformato alla nuova disciplina disponendo in una faq che il noleggio senza conducente di natanti non necessità di alcuna autorizzazione. Dovrà essere presentata una pratica per l’autorizzazione ex art. 68 del codice della navigazione, per utilizzo di aree del demanio marittimo

per la fattispecie “senza conducente” i problemi interpretativi non c’erano.

Buongiorno, mi trovo in procinto di aprire una ditta individuale per poter svolgere attività di noleggio e locazione natante per fini turistici e ricreativi nella parte nord della provincia di Venezia. Mentre per quanto riguarda la parte marittima non sembrano esserci problemi ad applicare il decreto1/9/22, per la navigazione nelle acque interne mi viene detto che devo immatricolare il natante e presentare le domande per il diporto commerciale. Intendendo procedere ugualmente per quanto concessomi dal decreto anche in acque interne, a chi mi dovrò rivolgere in caso di contestazioni?

Nel mio Comune era prassi , condivisa con l’Autorità marittima, che coloro che esercitano tale attività negli anni comunicassero la prosecuzione dell’attività stagionale . Adesso queste attività devono presentare la comunicazione di inizio attività di cui all’art. 2 del Decreto? E’ questo un’adempimento solo per le nuove attività?

In assenza di una disposizione transitoria è sempre un problema. In punta di diritto, la legge non si applica che per il futuro, chi è già abilitato resta tale senza necessità della nuova procedura. La PA competente potrebbe adottare una norma regolamentare con fine ricognitivo indicando, al più, una mera informativa per i soggetti già in esercizio indicando che eventuali modifiche all’attività sarebbero sottoposte alle procedure del nuovo DM