Fine delle STABILIZZAZIONI (in particolare dirette) ex legge Madia?

Il problema dell’aggiornamento dei termini previsti dal d.lgs. 75/2017 (“legge Madia” https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;75~art20!vig=) in materia di stabilizzazioni dei precari della PA (per tutti i comparti) è stato affrontato già in sede della prossima legge di bilancio 2024, ma esclusivamente in 3 emendamenti a firma di esponenti delle opposizioni che non sono passati (vedi Proroga stabilizzazioni legge MADIA in emendamenti ddl bilancio 2024 in attesa Milleproroghe)

L’ultima spiaggia sembrava rappresentata dal decreto Milleproroghe presentato oggi dal Governo, ma a giudicare dalla bozza, non se ne trova traccia.

IN TAL MODO PER I COMPARTI EXTRA FUNZIONI LOCALI (COMPARTO CHE PUO’ CONTARE SUL D.L. 44 POI LEGGE 74 DEL 2023) L’ISTITUTO SUDDETTO (IN PARTICOLARE LA STABILIZZAZIONE DIRETTA) RESTA AD OGGI LETTERA MORTA,

PUR ESSENDO RICHIAMATO PER GLI ALTRI ASPETTI DA INNUMEREVOLI ALTRE DISPOSIZIONI CHE A QUELLO SI APPOGGIANO

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aggiornamento:
e’ in corso alle commissioni parlamentari (atto Camera 1633) l’esame del ddl per la conversione del Milleproroghe ma finora si può riportare una proposta emendativa del d.lgs. 75/2017 non dei principali sindacati bensì della sola sigla USB

a livello politico poi gli emendamenti attuali proposti dalle opposizioni rispetto al ddl di conversione del d.Milleproroghe 2024 sono nell’art. 1 i seguenti in particolare: 1.60,1.61;1.125,1.127

https://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.ac.1633&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:19:1633:null:null:com:0105:referente&tipoListaEmendamenti=1

AGGIORNAMENTO:
la conversione in legge del d.l. Milleproroghe esordirà alla Camera lunedì 19 febbraio e gli emendamenti relativi alle stabilizzazioni ex riforma Madia (1.76,1.81,1.101,1.125,1.140 XIX Legislatura - Testi allegati all'ordine del giorno) non sono passati, ormai definitivamente.
A seguito di ciò è stato emesso il seguente ODG:
9/1633-A/11. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus
La Camera,
premesso che:
dopo diversi provvedimenti che
hanno comportato limitati incrementi degli
organici di solo alcune amministrazioni,
ma non hanno dato il segnale di rilancio
strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali e di un conseguenziale disegno organico di nuove assunzioni, in linea con le sfide che attendono il
Paese;
il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che
purtroppo rischia di incidere pesantemente
non solo sullo stato di attuazione del PNRR,
ma anche sulla stessa operatività ordinaria
di tante amministrazioni;
come rilevato dallo stesso PNRR,
nell’ultimo decennio l’evoluzione della spesa
pubblica per la parte relativa al personale,
con il blocco del turnover, ha generato una
significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con
un’incidenza sull’occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un’età media di 50 anni,
con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai
30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l’insieme delle competenze
disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per
le nuove generazioni;
anche dai saldi di finanza pubblica
indicati nel DEF 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire
i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della
Pubblica Amministrazione che vuol dire
precludere le ulteriori assunzioni di cui le
amministrazioni hanno disperatamente bisogno;
entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a
circa 700 mila unità entro il 2030, provocando una ulteriore grave depauperamento
della P.A.;
inoltre, il comparto del pubblico
impiego corre il rischio di disperdere molte
delle professionalità esistenti, causa la condizione di precarietà in cui vive ancora una
percentuale consistente di tutto il personale, con l’eccessivo ricorso ai contratti a
tempo determinato. Una prassi che, oltre a
pregiudicare le legittime aspettative di un
lavoro stabile per i dipendenti pubblici
interessati, non consente un’organizzazione efficiente delle stesse amministrazioni e non favorisce processi virtuosi di
qualificazione ed aggiornamento professionale e che è stata oggetto di uno specifico
intervento censorio della Commissione europea ha intimato all’Italia di prevenire
l’abuso di contratti a tempo determinato e
ad evitare condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile al fine di
proseguire e rafforzare, con la massima
sollecitudine, il processo di stabilizzazione
anche dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni centrali, prorogandone l’attuazione indicata ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
anche al fine di scongiurare possibili sanzioni a livello comunitario
L’ODG HA RICEVUTO IN AULA PARERE CONTRARIO DEL GOVERNO
La Camera, con votazione nominale elettronica respinge l’ordine del giorno n. 9⁄1633–A⁄11 Sarracino(19 2 2024)
2024-02-20_060527
vedi adesso la legge di conversione: legge 23 febbraio 2024 n.18 in G.U. 49 del 28 febbraio 2024

C’è da dire che, ad iniziativa governativa, oltre il citato d.l. 44 poi l.74/2023 per le autonomie locali, la conversione del Milleproroghe e in seguito il decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024) ha portato ad altre stabilizzazioni settoriali tra cui, in particolare, quella nell’ambito giudiziario e dell’Ufficio del processo (da notare l’uso dell’inciso: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”, a significare la generica mancanza di proroga dei termini là previsti, mentre proprio per la stabilizzazione speciale introdotta si parla di stabilizzazioni dal 01.07.2026).
Sulla scelta di fondo di non prorogare i termini bisogna ricordare che la storia delle politiche del lavoro pubblico ha visto,in un passato in fin dei conti recente, il fenomeno del blocco delle assunzioni proprio sostanzialmente per dar spazio alla stabilizzazione degli interni precari esorbitanti.
Quindi, per non far cessare la stagione delle assunzioni da concorsi a tempo indeterminato, c’è da pensare che si sia interrotto (definitivamente?) il flusso generalizzato di stabilizzazioni (a parte Regioni ed Enti Locali), in un contesto in cui (notizia ANSA di oggi 17.03.2024) si prevede, nei prossimi 5 anni, turnover per 682mila dipendenti pubblici.

intanto della mancata proroga del decreto Madia fanno spese alcuni…

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/24_marzo_25/universita-bicocca-i-tredici-dipendenti-licenziati-per-un-errore-burocratico-abbiamo-figli-e-mutuo-cosi-nemmeno-la-disoccupazione-6f5230f7-9868-492c-b87c-3d3df8b6exlk.shtml

In sede di conversione in legge del decreto PNRR4, a nome della deputata Ida Carmina (M5s) è stato presentato in data 16.04.2024 un odg (9/01752-A/066), che richiama la necessità di prorogare la Madia in tema di stabilizzazioni per il superamento del precariato.
Il giorno successivo esso ha ricevuto parere contrario del Governo.
ODG CAMERA CARMINA M5S 16.04.2024 PRECARIATO MADIA 9_01752-A_066.pdf (9,8 KB)
ILLUSTRAZIONE ODG IDA CARMINA SU PRECARIATO MADIA stenografico 16 4 24.page68.pdf (1,2 MB)
L’odg posto in votazione è stato poi respinto (126 contrari, 97 favorevoli,6 astenuti) anche se la sottosegretaria si è detta favorevole alla trasformazione di esso (espunte alcune premesse) in raccomandazione.
INTERVENTI PRE VOTOdocx.pdf (38,9 KB)

in sede di conversione in legge del d.l. PNRR4 al Senato (conversione in relazione alla quale è stata posta , a nome del Governo, e votata positivamente, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, dell’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del dl n. 19/2024, nel testo approvato dalla Camera) è stato presentato il seguente ODG:
ODG SENATO STABILIZZAZIONI.pdf (81,6 KB)
Inoltre era stato proposto il seguente emendamento:

Quadro della situazione delle stabilizzazioni in generale (compresa la Madia ma senza limitazioni ad essa):
Intanto per “stabilizzazione” intendo/si intende “quel complesso normativo attraverso il quale il legislatore consente a una pubblica amministrazione di convertire a tempo indeterminato i rapporti “precari” del proprio personale, generando in questo modo la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato secondo un meccanismo diverso da quello concorsuale” (così in IL MANUALE DEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO, V ED.,a cura di V.TENORE, EPC EDITORE 2024, pag. 621)

Per il contratto a tempo determinato nella PA, attualmente si ha questa situazione:

-se trattasi di Comune o altra autonomia locale:

c’è tempo per le PA per stabilizzare, con gli strumenti normativi vigenti (art 3, comma 5 d.l. 44/2023, conv. in l. 74/2023), fino a tutto il 31.12.2026, il che, attualmente, significa un lasso di tempo insufficiente perché deve trattarsi di 36 mesi (3 anni) di servizio…mentre, infatti, all’entrata in vigore del d.l. 44 (23/04/2023) i neoassunti potevano appunto accumulare un periodo di servizio sufficiente per maturare i requisiti previsti, se si accetta invece attualmente un tempo determinato es. in un Comune con la speranza di una stabilizzazione, ci si deve augurare che vi sia una proroga normativa della suddetta legge, altrimenti non ci sono le basi normative per ottenerla…

-se si tratta di qualsiasi altro comparto della PA: al momento la legge di riferimento è la Madia (art.20 D.Lgs.75/2017), purtroppo non piu’ prorogata, da ultimo e scaduta per le PA al 31.12.2023 per le stabilizzazioni dirette e in scadenza al 31.12.2024 per le indirette (mediante concorso), sempre con il presupposto di 36 mesi pregressi.

Questo il punto sulle stabilizzazioni “ordinarie”, al netto di quelle speciali pure esistenti e vigenti…

Un ottimo sito di documentazione a proposito è negli articoli di [https://gdlex.it]

DATI STATISTICI tratti da
https://contoannuale.rgs.mef.gov.it/web/sicosito/struttura-personale/modalita-flessibile-lavoro
LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO-mef-IL LAVORO FLESSIBILE.page11.pdf (300,0 KB)
testo delle norme citate,con aggiunte
STABILIZZAZIONI 2006-2024.pdf (488,1 KB)
STABILIZZAZIONI PNRR4 IN AMBITO SANITARIO.pdf (96,5 KB)

Carlo Dell’Erba nell’articolo “Le assunzioni di personale” sulla rivista Ilpersonale.it di Maggioli del 24/05/2024 fa una ricognizione delle fonti normative vigenti in tema di stabilizzazioni (“ordinarie”):

La stabilizzazione dei precari nell’art. 20 della legge Madia sta morendo?

DiLorenzo De Gregoriis 30 Maggio 2024

Sulle stabilizzazioni, tra i vari pareri a favore e contro della dottrina, cito quelli riportati in un volume uscito in questi giorni per Giappichelli: Il lavoro precario, a cura di F.M. Giorgi e F.Aiello (contributo di G.Pascarella).
Si parla,avuto riguardo in particolare allo scenario delle stabilizzazioni fino alla “legge Madia”, di “sanatorie più o meno generalizzate che si caratterizzano per la mancanza non solo di un preventivo accertamento in ordine all’effettivo bisogno, ma anche di una selezione mirata sotto il profilo della professionalità richiesta, trattandosi di interventi finalizzati esclusivamente ad arginare la particolare situazione di disagio sociale venutasi a creare” (L.FIORILLO).
Altri evidenziano come la previsione di percorsi di stabilizzazione, che si ripetano da oltre un decennio, ha creato un canale parallelo di reclutamento del personale pubblico talmente costante da diventare quasi “istituzionalizzato”, non conforme al disposto dell’art. 97 Cost. e tale, da un lato, da incidere sull’assetto organizzativo delle amministrazioni e del personale, in quanto limita in maniera incisiva le possibilità di assunzione dall’esterno con evidente penalizzazione dei giovani capaci e meritevoli, che si affacciano sul mercato del lavoro, e, dall’altro, da vanificare il ricambio generazionale necessario per dotare di competenze e professionalità adeguate le amministrazioni (L.BUSICO; C. DE MARCO; G.FONTANA).
Diversa e invece a favore dei lavoratori pubblici precari la prospettiva di S.B. CARUSO in La regolazione “a doccia scozzese” del lavoro pubblico. Rigidi, flessibili, precari, di nuovo rigidi… LPA, vol. 2/2008; p. 240-242.
L’autore bolla come “luogo comune” l’asserzione secondo cui le stabilizzazioni fanno da indebito pendant, perché in violazione dei principi costituzionali del pubblico concorso , della parità di accesso agli uffici pubblici e della corretta amministrazione (artt. 97, commi 1 e 4, e 51, comma 1, Cost.), alle norme che restringono l’utilizzo del lavoro flessibile. Evidenzia infatti come le stabilizzazioni ”consentono alle pp.aa. che intendessero farlo, di coprire dei vuoti di organico creatisi nelle lunghe fasi di blocco delle assunzioni utilizzando personale già ampiamente selezionato, rodato e formato, senza ricorrere ad ulteriori farraginose procedure di concorso pubblico, […] consentendo, a costi minimi, di allineare i lembi della situazione di fatto con quelle di diritto”.

P.IORIO

La stabilizzazione del personale a tempo determinato delle Autonomie Locali, con almeno 36 mesi di servizio, prevista dal decreto-legge n. 44/2023

La stabilizzazione del personale a tempo determinato delle Autonomie Locali, con almeno 36 mesi di servizio, prevista dal decreto-legge n. 44 2023 34_P.Iorio uniurb.pdf (243,0 KB)

Una questione a margine dell’argomento stabilizzazioni, risolta (sostanzialmente) in una ben precisa direzione con l’aiuto dell’IA:

Il tutto trova conferma qui: Il Ricorso per la stabilizzazione dei precari. Assunzione e indennizzo
e qui (avv. F.Del Rio) Sei stato stabilizzato dopo anni di contratti a termine? Hai ancora diritto al risarcimento secondo la Corte di Cassazione
Vedi poi ad es. Trib.Bari,sez.lavoro, sent.05/02/2020 n.664;Trib.Reggio Calabria, sez.lavoro, sent.16/09/2021 n.1516;
riferite alla precedente tornata di stabilizzazioni:
Cons.Stato. sez VI, ord. 13/05/2008 n.2230;Cons.Stato. sez VI, sent. 23/12/2008 n.6532 che ha anche sollevato una questione di legittimità costituzionale, dichiarata non fondata con sent. C.Cost. n. 303 del 28/10/2010, la quale richiama l’ord. stessa Corte 09/03/2009 n.70.

La questione resta attuale per il richiamo fatto ai requisiti della Madia (regime transitorio generale) anche dai più recenti interventi normativi in materia di stabilizzazioni.
*Ringrazio anche l’Avv.to MILLY BARBAGALLO https://www.laplaw.it/

Sul piano della “DOTTRINA”, invece:
risale al ministro D’Alia (nell’omonimo decreto e nella circolare n. 5/2013 a corredo) il consolidamento del principio per cui le PA assumono in via ordinaria a tempo indeterminato (contratto “dominante”).
La riforma D’Alia ha previsto, in sostanza, che a tempo determinato si può essere solo da graduatoria a tempo indeterminato. Nel caso in cui non sia abbia graduatoria propria a tempo indeterminato, si ricorre a graduatoria di altro ente/enti e, solo in via eccezionale, si possono indire nuovi concorsi a tempo determinato.
Sembra, da ciò, che l’indizione di un concorso a tempo determinato debba rientrare nella previsione dell’attuale art. 36, comma 5-quater del TUPI.
Luigi OLIVERI già in Lexitalia n. 6/2008 (“Incostituzionalità delle stabilizzazioni”) invocava tale articolo (o meglio la formulazione di allora, contenuta nel 6° comma , 1° periodo) per affermare che le stabilizzazioni che non hanno i requisiti di legge sono affette da nullità (“di diritto” nella formulazione attuale), secondo l’autore da accertarsi, comunque, a livello giudiziale.
Oliveri non nasconde, anzi dice esplicitamente, nell’articolo suddetto, di avere l’impressione di una “sostanziale incostituzionalità” dell’intera disciplina delle stabilizzazioni.
Ma, appunto, a tale conclusione (che va contro il diritto vivente, salve le ipotesi di vera e propria e accertata incostituzionalità, ad esempio a livello di alcune leggi regionali che le prevedano) bisogna forse giungere, se solo si osserva che la stabilizzazione, ontologicamente, è volta al superamento del precariato (e quindi guarda, per sua natura ad un contratto a tempo determinato da rendere stabile)?
Posto ciò, quali ipotesi di stabilizzazioni legittime potrebbero residuare se si tiene presente che la “stabilizzazione” di chi è assunto a tempo determinato da graduatoria a tempo indeterminato, nella previsione della circolare D’Alia (“al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste dalla legge”), si ha mediante assunzione “con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di altre procedure”?
Vale a dire che, cioè, chi è stato chiamato a tempo determinato, in un secondo momento, deve pure essere chiamato dalla stessa PA a titolo di contratto a tempo indeterminato e con ciò “stabilizzato”.
La circolare n.5/2013 sembra includere, dunque, un progetto di radicale estinzione dei rapporti di lavoro puramente a tempo determinato (da graduatoria di concorso a ciò prevista).
Essa però,non regge il passo quando si arriva alla successiva circolare n. 3/2017 (sempre di un Ministro della Pa, Madia, esplicativa del D.Lgs. 75/2017 nel suo proposito, pure, di “superamento del precariato”).
Al punto 3.2.1, 1, b) si parla di stabilizzazione (diretta) per chi è stato “assunto a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato…”(requisito, tra l’altro citato testualmente nella sentenza 99/2023 C.Cost, in materia di legittimità costituzionale della più recente legge sulle stabilizzazioni covid della Regione Molise).
Ne deriva allora che, a quella data:

  1. i contratti a tempo determinato non sono dati come estinti;
  2. si parla di stabilizzazione (diretta) anche a proposito di assunti a tempo determinato da graduatoria a tempo indeterminato (cosa non prevista nel meccanismo di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato della D’Alia).
    Cosa concludere, dunque, sulle tesi dottrinarie (portate qui solo ad esempio di innumerevoli altre …) che vanno in una certa direzione: da F.CAPONI (“Tempo determinato: illegittime nuove selezioni e lo scorrimento di graduatorie”, in Azienditalia Il Personale 6/2017,riproposizione di contenuti già proposti su Azienditalia Il Personale 5/2014) a un parere resomi dalla rivista ILPERSONALE (2024 quindi): “in assenza di deroghe disposte dal legislatore [è portato l’esempio del D.L. 76/2024, in tal senso, ndr] si ritiene che la selezione per personale a tempo determinato violi le disposizioni di cui al d.lgs. 165/01 con relativa nullità di una eventuale stabilizzazione successiva”?
    In tale ottica si colloca pure l’altra questione, da cui si è partiti sopra, portando a sostegno dati giurisprudenziali: divieto di scorrimento di graduatorie a tempo determinato versus reclutamento “a tempo determinato attingendo a una graduatoria (anche, ndr) a tempo determinato” (senza distinzione, in questo ultimo caso, tra vincitori e idonei non vincitori, potendosi richiamare in ciò il principio espresso già da C.Cost. 303/2010, come visto sopra).
    Non si vede, insomma, perché la circolare n. 3/2017 debba avere minore dignità della n. 5/2013 (trattandosi appunto di circolare in entrambi i casi)…
    Già solo a livello di dichiarazioni “politiche” è dimostrabile il diverso intendimento che stava dietro le rispettiva riforme, dandosi che i due Ministri abbiano, a suo tempo, affermato:
    D’ALIA: “Per i precari PA nessuna stabilizzazione”
    https://www.lagazzettadeglientilocali.it/dalia-per-i-precari-pa-nessuna-stabilizzazione/
    MADIA: “Stop ai precari nella PA dal 2017”.
    https://www.ilmessaggero.it/economia/economia_e_finanza/statali_madia_2017_precari_cococo-888473.html
    Da un punto di vista (giuridico) gerarchico delle fonti del diritto, abbiamo due circolari che si equivalgono. Tuttavia la normativa posteriore deroga rispetto a quella precedente (principio generale dell’articolo 15 delle preleggi al codice civile).
    Inoltre, se non bastasse, come in effetti, è il limitarsi ad un discorso su circolari (non vincolanti), bisogna ricordare che la stabilizzazione del personale precario prevista dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 75/2017 introduce una disciplina specifica e straordinaria, in deroga alle regole generali per il reclutamento stabilite nel D.Lgs. 165/2001. Il D.Lgs. 165/2001, infatti, prevede che l’accesso al pubblico impiego avvenga di norma tramite concorso pubblico, mentre il D.Lgs. 75/2017 ha introdotto una deroga temporanea e specifica (poi ripresa e di fatto prorogata anche da altre norme) per stabilizzare lavoratori precari con determinati requisiti.
    La Corte di Cassazione, nella sentenza 21200/2020, ha precisato pertanto che, nel pubblico impiego, le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell’accesso mediante concorso, di cui all’art. 97 Cost., e, pertanto, non solo non possono essere applicate in via analogica a casi non espressamente contemplati,ma devono anche essere interpretate in senso strettamente coerente con la ratio che legittima la deroga al principio costituzionale.
    D’altra parte, Consiglio di Stato sez. II , nella recente sentenza 08/08/2024, n. 7060, in merito a requisiti aggiunti dal bando di concorso evidenzia come “la predetta clausola limitativa contenuta nella lex specialis non trova alcun riscontro nella normativa sopra-emarginata, dunque si tratta di un ulteriore requisito aggiunto, in sede attuativa, dall’amministrazione appellata, che è obiettivamente incongruo perché, oltre ad essere penalizzante per una specifica categoria di lavoratori precari,finisce per contraddire la stessa finalità perseguita dal legislatore, che era, come detto,quella di ottenere la stabilizzazione dei rapporti e superare il cd. precariato storico”.
    Proprio in tal senso, trattandosi di criteri di priorità stabiliti a livello regionale, è in corso una vertenza, per ora definita al primo grado, da TAR Sicilia, PA, IV sez. 6/9/2024 n.460, che respinge il ricorso ma ne ordina la pubblicazione dei motivi difensivi:
    https://www.asptrapani.it/upload/asp_trapani/gestionedocumentale/1_2024-05-07_13_56_37_683_Ricorso_Postorino_-_Pirrone_vs_ASP_di_Trapani-signed_784_10237.pdf
    (Tutto il dossier: https://www.asptrapani.it/servizi/cercanelsito/cerca_fase01.aspx?cercanelsitoFiltroContenuto=ricorso+postorino)
    Per quello che qui interessa, nel ricorso e da parte del Tribunale che lo ha giudicato, è dato per scontato che le procedure di stabilizzazione possano interessare sia vincitori che idonei non vincitori di procedure concorsuali per contratti a termine, qui in conflitto, per l’appunto.
    Infatti dalle ricorrenti, presentate come vincitrici nel ricorso, viene lamentato un trattamento deteriore a livello di collocazione in graduatoria per la stabilizzazione, con conseguente necessità di sostenere una ulteriore selezione, non richiesta in questo caso agli idonei non vincitori, da stabilizzarsi invece in via diretta.
    Si tratta di stabilizzazioni sanitarie covid, per le quali la difesa lamenta che:
    “La norma nazionale consente alle Regioni – in ossequio alle norme di legge primaria – soltanto di attuare la norma nazionale e di stabilire criteri di priorità nelle graduatorie di stabilizzazione in ossequio alla stessa, ma non consente né potrebbe alla Regione (o al bando della ASP che si conforma alle sue direttive) di introdurre una disciplina che, in violazione della citata normativa, ne restringe (o amplia) illegittimamente il campo di applicazione.
    Cio che rileva, ai fini della stabilizzazione di tale personale precario, è soltanto l’avvenuto reclutamento del personale assunto con contratto di lavoro flessibile in base a procedura selettiva pubblica e lo svolgimento dei periodi di servizio minimo come indicati dalla norma presso l’Azienda procedente o altri Enti o Aziende del SSN.
    Le norme relative alla stabilizzazione del personale socio-sanitario non richiedono altri requisiti”
    Ugualmente ancora in corso è il procedimento R.G. 5765-1/2023 da ultimo definito con rigetto di istanza cautelare in data 5/6/2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina (vedi ricorso https://www.irccsme.it/files/upload/PortaleNews/allegati/sentenza.pdf
    e reclamo https://www.irccsme.it/files/upload/PortaleNews/allegati/reclamo_ex_art.669_terdecies_trib.messina-_prot._gen._irccs_n.8588_del_1_luglio_2024.pdf ,dove pure è oggetto di giudizio stabilizzazione (negata per precedenza di altri concorrenti) di idoneo non vincitore reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica, con citazione della circolare 3/2017)).
    Insomma se si propende per la riforma Madia non è per partito preso, ma per ben precisi e fondati motivi.
    Tra l’altro sulla questione, volendo, si può ritenere intervengano le più recenti disposizioni della c.d norma taglia idonei (ovvero quelle introdotte dal D.L. 75/2023, poi legge 112/2023, intervenute a modificare quanto previsto dalla legge 74/2023).
    Infatti le disposizioni della suddetta L.112 sono state poi trafuse nel Tupi all’art 35, comma 5-ter. Al quarto periodo si dice:“Nei concorsi pubblici…sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.”
    E di seguito:" La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali…per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato".
    Questo dovrebbe significare che le graduatorie di concorsi a tempo determinato possono essere scorsi, con previsione dei relativi idonei da assumere.
    A sostegno di ciò si possono citare lavori parlamentari che parlano, senza eccezioni, di riespansione della platea degli idonei compressa dalla legge 74/2023.


    La diversa interpretazione per cui non si potrebbero tagliare idonei, perchè sostanzialmente idonei non devono esserci, avverrebbe in ossequio a una circolare di oltre dieci anni prima e che in questo caso quantomeno avrebbe richiesto, nell’essere ripresa, che il legislatore si esprimesse chiaramente in tal senso.
    Questo, ripeto, contrasta con la realtà visibile nelle PP.AA.(vedi un esempio qui: https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2024/SCORRIMENTI_TDET.pdf), dove non mi sembra sia ammissibile riportare indietro la situazione ai tempi del D.Lgs. 29/1993 che, nella forma vigente tra il 1994 e il 1998, all’art.36 disponeva: “è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi”!
    Sul punto, comunque,mentre ILPersonale.it sottolinea come l’esclusione dalla taglia idonei dei concorsi a tempo determinato sembri contrastare con il 2° comma dell’art.36 TUPI, l’ufficio studi CODAU in un commento del 15.11.2023 su scorrimento di graduatorie e taglia idonei, pur citando la circolare D’Alia, ricorda come “Viene meno il limite del 20% anche con riferimento allo scorrimento di graduatorie derivanti da concorsi per l’assunzione di un numero definito di unità di personale a tempo determinato, che possono essere bandite quando è stata accertata l’assenza di graduatorie a tempo indeterminato”.
    Da ciò “deriva la prassi di non bandire più procedure concorsuali per l’assunzione di un numero
    definito di personale a tempo determinato, bensı̀ selezioni pubbliche per la formazione di una
    “graduatoria” dove non ci sono vincitori (dal momento che non è previsto nel bando alcun numero
    definito di posti a concorso), ma soltanto un elenco di candidati idonei all’assunzione a tempo
    determinato in funzione delle esigenze eccezionali e temporanee che saranno accertate nel periodo di
    validità della graduatoria.
    Il limite del 20%, sia nella prima che nell’ultima formulazione, non può trovare di fatto applicazione
    per questo tipo di graduatoria a tempo determinato, semplicemente perché non c’è un numero di
    candidati idonei “successivo all’ultimo dei vincitori” e nemmeno un numero di posti “messi a concorso”.”
    Persino ai tempi del blocco delle assunzioni, a detta della Corte dei Conti marchigiana (Corte dei Conti Marche, Sez. contr., Delib. 06 09 2019, n. 41) lo scorrimento di graduatorie per assunzioni a tempo determinato (pur trattandosi, nel caso sottoposto a parere, di graduatorie a tempo indeterminato) era da ritenersi possibile.
    Essa si espresse nel senso che “per le assunzioni a tempo determinato di idonei non vincitori di graduatorie a tempo indeterminato è possibile derogare all’obbligo di utilizzare le graduatorie per i soli posti messi a concorso previsto dal combinato disposto dei commi 361 e 365 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018. In sostanza, l’articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 costituisce una normativa di carattere speciale rispetto alle previsioni della legge n. 145/2018, dettata da una ratio differente”.
    Conclusione è sostenuta sia dalla “interpretazione teleologica”, sia dalla “interpretazione letterale e sistematica”, come dimostrato dal fatto che la suddetta disposizione di legge (TUPI) non è stata abrogata.
    In questa sede si potrebbe invocare, come detto sopra, la specialità dell’art. D.Lgs. 75/2017, dedicato al superamento del precariato e richiamato da svariate altre norme (benché nel dispositivo vigente fermo ai termini là indicati) ed altresì della circolare addittiva 3/2017.
    In ogni caso, pur in presenza di una situazione di illegittima ed abusiva reiterazione di contratti a termine, bisogna ricordare come una recente ordinanza della Cassazione civile, sez. lavoro, la n. 27500 del 23 ottobre 2024, richiamando principi in parte già affermati, abbia precisato che, se interviene una successiva stabilizzazione, questa può costituire una idonea misura sanzionatoria se:
  1. Avviene nei ruoli dell’ente che ha originato l’abuso: ciò significa che il lavoratore deve essere inserito stabilmente nell’organico dello stesso ente che ha stipulato i contratti a termine.

  2. Deriva direttamente dall’abuso: deve esserci un rapporto di causalità tra la stabilizzazione e l’abuso, ovvero la stabilizzazione deve essere conseguenza di misure specificamente rivolte a superare il precariato (con ragionevole certezza di stabilizzazione) e a sanare la condizione del lavoratore, non semplicemente un effetto casuale di un processo selettivo generale come nel caso di successivo concorso pubblico a cui partecipano anche altri soggetti, rendendo in tal caso incerto l’esito di passaggio al ruolo. In tale ultima ipotesi la stabilizzazione non preclude il diritto del lavoratore a un risarcimento per il danno subito a causa della natura abusiva della precedente contrattazione.
    Se invece (ad es., adattando i principi al nostro caso) un lavoratore del settore pubblico è stato reclutato come idoneo da una graduatoria per contratti a termine e successivamente stabilizzato, sulla scorta della sentenza, tale stabilizzazione potrebbe essere sufficiente a sanare l’illegittimità dei precedenti rapporti a termine se rispetta i requisiti visti sopra.
    Conforta in ogni caso un parere resomi da ultimo dall’autorevole Arturo Bianco:
    “Sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013, di illustrazione delle previsioni dettate dal d.l. n. 101/2013, non si possono scorrere le graduatorie a tempo determinato. Tale indicazione è stata confermata dalla deroga introdotta dall’articolo 1, comma 14, del d.l. n. 80/2021 che consente tale operazione per le assunzioni PNRR. A parere di chi scrive se il dipendente così assunto viene in seguito stabilizzato per la maturazione della anzianità richiesta non si determinano illegittimità che non consentono di dare corso a questa soluzione. E ciò in quanto non è prevista dalla normativa la nullità di tale illegittimità.”