Irricevibilità vs. improcedibilità

Buongiorno,
rivedevo alcuni argomenti e non so se ho ben capito la differenza in caso di vizi formali.
Se è procedimento a istanza di parte si comunica tempestivamente l’ improcedibilità e in tal caso l’interessato può presentare integrazioni.
Se è SCIA si comunica tempestivamente l’irricevibilità quindi all’interessato non resta altro che presentarne una ex novo.

E’ giusto?

Inoltre la conformabilità della SCIA presuppone la sua ricevibilità quindi la richiesta di adeguamento è per vizi sostanziali e può essere solo eventuale dato che i controlli sono a campione?

Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà sciogliermi questi dubbi.

Intanto guarda qua, in merito alla SCIA: Scia e interruzione termini

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Aggiungo… non fossilizzarti sulla terminologia. Non esiste una definizione legale di improcedibilità e un’altra di irricevibilità. Tiene a mente il fatto: talvolta una domanda di autorizzazione, o perché carente di contenuti obbligatori (mancanza della firma, mancanza dell’oggetto…) o perché manifestatamente irragionevole (domanda per attività astratta o vietata dalla legge in generale), può essere respinta con un provvedimento a contenuto negativo in forma semplice che sintetizza l’evidente impossibilità di procedere

Sentenza CdS n. 3827/2016

Dispone l’art. 2, comma 1, della L. 241/90 che: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

In presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è dunque tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di pretestuosità, che qui non rilevano) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici.

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Grazie, dunque si parla di integrazioni solo in merito a requisiti sostanziali (e non formali) ? quale può essere un esempio di richiesta di integrazioni?

le integrazioni (in senso stretto) hanno senso nell’ambito di un procedimento autorizzatorio. La PA deve comprendere meglio oppure il privato non ha allegato qualcosa che doveva. In questo senso, la PA chiede le integrazioni e sospende i termini. I termini ripartono da dove si sono stroppati quando il privato presenta quanto richiesto. vedi art. 2, comma 7 della legge 241/90.

Nella SCIA occorre attenzione. Come ho già detto, la giurisprudenza dominante vuole che il termine dei 60 gg sia perentorio e non sospendibile. Il privato ha già iniziato l’attività e la PA ha solo 60 gg (30 in edilizia) per adottare un eventuale provvedimento repressivo. In questo lasso di tempo deve arrivare a capire se il privato (soggetto/oggetto) ha i requisiti previsti dalla legge. Se la SCIA è incompleta, allora meglio dichiararla irricevibile.

Se la PA comprende che il soggetto o il luogo non ha i requisiti, adotta un provvedimento repressivo (ordine di conformazione) entro i 60 gg dalla presentazione. Qua si aggancia la casistica di cui sopra. In questo caso non sono integrazioni nel senso tecnico del termine ma sono documenti atti a dimostrare l’adeguamento ordinato dalla PA.

TAR veneto n. 958/2015

Anzitutto risulta del tutto illegittimo e contrario alla norma, nonché alla sua ratio, disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti; il termine complessivo di 60 giorni è quello ritenuto congruo dal legislatore per l’adozione dell’atto terminale, del tutto eventuale, non essendo richiesto che l’amministrazione adotti un provvedimento a fronte di una segnalazione che, recuperando il significato e la previsione contenuta nell’originario articolo 19 della legge numero 241 del 1990, consente la cosiddetta immediata intrapresa dell’attività e che va qualificata come atto di un soggetto privato.

Parimenti non trova spazio nella costruzione del procedimento sulla scia il cosiddetto preavviso di diniego, recato dall’articolo 10 bis della legge numero 241 del 1990, attesane la non compatibilità sotto il profilo temporale, non risultando accettabile all’ordinamento la produzione di un effetto interruttivo nel caso di procedimento che ritrova nell’accelerazione temporale una delle proprie ragion d’essere.

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Ok, ora tutto chiaro. Grazie mille per l’argomentazione esaustiva.

mi state creando dei problemi, se adduco un “sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo” e poi avviene la “difesa in giudizio” come si concorda con il “principio di non integrazione della motivazione in giudizio”?