Buonasera, a seguito di un sopralluogo dei VVF nei locali di una attività commerciale è emerso il mancato rispetto della normativa antincendio. Dal verbale dei VVF sono seguiti ulteriori accertamenti, che hanno coinvolto ASL e ufficio tecnico, determinando la dichiarazione di inagibilità dei locali con apposita ordinanza.
Come ufficio SUAP dobbiamo procedere con una altra ordinanza per sospendere l’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza? Corretto?
tendenzialemnte anche l’ufficio commercio deve dira la sua agendo proprio sul titolo abilitativo. nel farlo dovrà citare la legge. Nel caso della Toscana puoi vedere l’art. 115 della LR 62/2018 e le relative disposizioni collegate come l’art. 125 e 126
Purtroppo, non siamo stati coinvolti.
In ogni caso, grazie per i riferimenti di legge. Pensavo appunto di far valere il comma 4 dell’art. 113 del Codice del Commercio Toscano.
Buongiorno, ne approfitto della discussione per un confronto.
Se l’attività esercitata fosse soggetta alla normativa antincendio ma NON soggetta alla presentazione di istanze SCIA o comunicazioni dal punto di vista “commerciale” (es. attività NON ricomprese nella tabella A del D.lgs 222/2016), quando il Comando VVF comunica al Comune, a seguito di sopralluogo ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 139/2006, di assumere atti e/o determinazioni per gli ambiti di competenza, è necessario comunque sospendere l’attività con un provvedimento?
Oppure non avendo una istanza/SCIA/comunicazione che abilita allo svolgimento dell’attività si può considerare la nota nel Comando VVF (che già diffida il responsabile dall’esercizio dell’attività soggetta alla normativa antincendio) come sospensiva?
A mio avviso anche se l’attività è “libera” dal nostro punto di vista ma soggetta alla normativa antincendi, vendo a mancare il requisito del rispetto di tale normativa, si viene a creare una situazione di potenziale pericolo.
Grazie come sempre per il confronto
Se l’attività in questione non è soggetta ad un titolo abilitativo di competenza comunale, in astratto il Comune potrebbe solo emettere un’ordinanza contingibile ed urgente.
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento. Nel caso in esame, però, esistono le procedure previste dagli artt. 16, 19 e 20 del D.L.vo 139/2006, di competenza specifica dei VVF (e del prefetto, vedi art. 20, comma 3).
Ne avevamo già parlato ad esempio qui:
…con la differenza che nei casi di cui sopra si parlava sempre di attività soggette a regime amministrativo di competenza comunale. Il ragionamento dovrebbe essere se possibile ancora più netto se parliamo di attività NON soggette a titolo abilitativo di competenza comunale.