Quesito Suap per attività artistica

Quesito Per l’apertura di un locale dove il proprietario farà per lo più quadri e li esporrà in questo piccolo locale. La partita iva riporta il codice ateco “creazioni artistiche e letterarie” deve presentare l’inizio attività tramite star?
Il vecchio dirigente Suap gli disse di no ma io non sono convinta…
Grazie!!

Direi che si si tratta di PROPRIE opere dell’ingegno creativo. Le opere dell’ingegno creativo sono quelle di cui all’art. 2575 cc: Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Vedi anche la legge 22 aprile 1941 n. 633 – legge sul diritto d’autore.

Tali opere sono indicate all’art. 4 del 114/98 e SONO ESCLUSE DAL SUO CAMPO APPLICATIVO (vedi anche la tua legge regionale, tanto è un copia-incolla).

Quindi se un soggetto si limita a vedere le opere da LUI STESSO prodotte non è soggetto alla normativa sul commercio. Questo, che lo faccia presso il luogo di produzione o altrove, in sede fissa o a distanza, che le opere valgano migliaia di euro o che siano di modico valore.

Attività esente da procedure abilitative.

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Molto chiaro… grazie per la risposta!!!

Nel caso in cui le opere vengono esposte in un mercatino estivo, la fattispecie rimane la stessa o trattasi di CREATIVI, soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione che nella regione Marche sono regolamentati mediante tesserino?
Il soggetto in questione mi parla di una autocertificazione ma sono dubbiosa.
C’è una differenza ?
grazie mille

Le varie LR, copiando il d.lgs. n. 114/98, dispongono che le disposizioni sul commercio non si applicano:

a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico;

La regione Marche aggiunge che gli operatori non professionali sono gli hobbisti: i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 300,00; e i creativi: i soggetti che vendono propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione.

Tralasciando il regime amm.vo del tesserino ecc. Si può notare che se si tratta di opere dell’ingegno a carattere creativo allora la LR non si applica quindi, non si applica neppure la parte sugli hobbisti.

Poi, chiaramente, se l’eventuale “produttore di opere dell’ingegno” è uno che lo fa per hobby, allora può rientrarvici senza stare a sindacare troppo.
vedi anche: TOSCANA - temporary shop senza partita iva - CREATIVI - n°2 da mario.maccantelli

La linea di confine tra la non applicazione della L.r. e il regime amministrativo degli hobbisti e creativi non mi pare netta.
Nel caso in questione il produttore crea opere del proprio ingegno esclusivamente fatte a mano (accessori abbigliamento e bigiotteria) e vorrebbe partecipare solo ad 1 max 2 mercatini.

Può non rientrare nel regime amm.tivo dei creativi e presentare soltanto una autocertificazione?

Sì, l’ho detto anche io quando ho specificato che a volte, l’operatore dell’ingegno vero e proprio magari è un artista in fieri ma, alla fine, per il suo carattere di hobbista, può essere compreso fra gli hobbisti/creativi senza porsi troppo domande e partecipare ai mercatini