Taxi - requisiti

Buongiorno, chiedo cortesemente un chiarimento:

Ai sensi dell’art. Art. 8 della L. 21/1992 la “licenza” per l’eservicio dell’attività di TAXI è rilasciata ai SINGOLI che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

da tale lettura parrebbe che col termine SINGOLO si intenda la PERSONA FISICA, e pertanto sia il titolare dell’impresa che deve possedere i requisiti soggettivi (possesso patente, C.A.P. ecc), anche se l’attività viene esercitata in in forma societaria (cooperativa).

Ci si pone il problema se l’attività di TAXI esercitata da una soc. cooperativa (art 7 L. 21/1992) possa avere la licenza anche se i requisiti sono in possesso di un dipendente e non del Titolare/ legale rappresentante della coop. stessa.

Dalla modulistica suape (regione Sardegna) tale casistica pare non essere contemplata, rafforzando in tal modo l’idea che i requisiti possano essere solamente in capo al legale rappresentante della soc. cooperativa.

vi ringrazio anticipatamente

Saluti

Stefano V.

incrocia con l’art. 7 della stessa legge 21/92

Art. 7 - Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.

(NDR la “lett. d)” riguarda solo l’attività di NCC)

La ratio è che prima sei un artigiano o un imprenditore e poi ti associ portando la tua licenza nell’organismo collettivo. Da qui il “conferimento” che è cosa diversa dal “subingresso”. Vedi CdS n. 784/2018 in via generale.


Per una ricostruzione incollo un passaggio del TAR Roma n. 6606/2013:

L’articolo 7 della legge n. 21 del 1992, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, rubricato “Figure giuridiche.”, dispone testualmente che “1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.”.

La legge regionale Lazio del 26 ottobre 1993, n. 58, avente ad oggetto le “disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’ articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”, all’articolo 6, rubricato “Figure giuridiche.”, dispone in modo assolutamente analogo.

Lo stesso regolamento comunale in materia contiene un espresso rinvio alla disposizione di cui all’articolo 7 della legge n. 21 del 1996 ed alle forme giuridiche di esercizio dell’attività ivi indicate; per quanto rileva, peraltro, l’articolo 6 del suddetto regolamento dispone, altresì, che “Il conferimento … agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell’attività da parte dello stesso organismo …”.

I singoli titolari di licenza taxi, possono, pertanto, ai sensi della richiamata normativa in materia, associarsi in cooperativa, dando vita ad un nuovo soggetto giuridico.

Le figure giuridiche che vengono a configurarsi sono, tuttavia, tra di loro distinte e, pertanto, assoggettate ad diverso regime giuridico nei termini che seguono:

1- Il singolo soggetto, che una volta acquisita la licenza taxi, sceglie di esercitare in qualità di artigiano, entrerà a pieno titolo in quella che è la legge quadro degli artigiani, ossia la n. 443 del 1985. Quindi, dovrà oltre che iscriversi all’albo degli artigiani, aprire la propria partita iva, iscriversi all’INAIL. Il pagamento dei contributi previdenziali, avverrà ogni tre mesi. Ogni anno dovrà essere fatta la dichiarazione dei redditi. Il tassista artigiano è, pertanto, titolare a tutti gli effetti di un’impresa di trasporto. Il tassista artigiano può, peraltro, organizzarsi in consorzi, in cooperative per i servizi o, infine, esercitare il proprio lavoro, senza aderire a nessuna organizzazione.

2- I consorzi associano un certo numero di operatori artigiani ai quali forniscono tutta una serie di servizi o di beni che vengono utilizzati nell’ambito della singola impresa tassistica aderente. Il Consorzio ha, pertanto, come oggetto sociale, il servizio di beni e di supporti tecnici agli aderenti. Il singolo tassista rimane, tuttavia, in ogni caso, un’impresa singola e i compiti specifici relativi al suo lavoro, (ossia trasporto persone, incasso, costi, fatturazione, assunzione di un sostituto ed altro), rimangono solo ed esclusivamente di sua competenza e di sua responsabilità.

3. Le cooperative per i servizi hanno le stesse identiche caratteristiche del consorzio in quanto fornisco ai titolari di licenza taxi aderenti uno o più servizi; in particolare, nel settore taxi, operano diverse cooperative radiotaxi, le quali rappresentano centrali operative le quali hanno solo il compito di dare il servizio ai propri associati, nello specifico, di “lancio delle corse”, attraverso specifici apparati radio. In sostanza si tratta di una semplice organizzazione di ponte radio, fra l’utente del taxi e il tassista stesso. Di tal che, anche queste cooperative, non possono entrare assolutamente in merito alla gestione dell’impresa dei singoli taxisti aderenti.

4- La cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva debbono essere “operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione”. Quindi le dette cooperative di produzione e lavoro devono non solo avere la disponibilità delle licenze taxi e la proprietà delle relative vetture che devono essere appunto intestate alla cooperativa stessa, in ciò concretizzandosi la richiamata proprietà collettiva, ma devono, altresì, in ogni sua parte, operare nel rispetto delle leggi sulla cooperazione. Il procedimento per il trasferimento si attua, per quanto concerne la vettura, attraverso un semplice passaggio di proprietà, e, per quanto concerne la licenza d’esercizio, con un conferimento autenticato dalla pubblica amministrazione, il quale, in termine tecnico si chiama “conferimento funzionale”, poiché il trasferimento della licenza è attuato per la gestione complessiva del lavoro del trasporto persone, e dura solo fino a quando il socio conferente non decida di recedere dalla cooperativa. Per conferimento non può, pertanto, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative mettendo a disposizione della società la propria licenza che, in tal modo, passa dal socio conferente alla società che ne acquista la piena disponibilità. Nel caso d’adesione alla cooperativa di lavoro, pertanto, il tassista perde la sua figura d’impresa, di soggetto fiscale, di responsabilità complessiva per la gestione del servizio e acquista, invece, la figura di socio subordinato della società cooperativa. La società cooperativa, attuando essa stessa il servizio di taxi, può, pertanto, rappresentare, in ogni sede, sia i propri interessi collettivi sia gli interessi dei soci. Nella struttura cooperativa, i singoli soci possono rapportarsi giuridicamente, fiscalmente e per i versamenti contributivi con la cooperativa in modo diverso, a seconda della forma contrattuale prescelta. E, infatti, dopo la legge n. 142 del 2001 e il successivo D.L. n. 276 del 2003, le possibilità offerte alla cooperativa si sono ampliate di molto, con la conseguenza che vi possono essere appunto diverse figure di soci, che sono in concreto prescelte secondo la convenienza del singolo socio nonché della cooperativa stessa. La prima figura di socio è quella del socio lavoratore subordinato, titolare di un contratto di lavoro subordinato di contenuto analogo a quello esistente nel settore. Una seconda possibilità è quella del socio lavoratore a progetto, il quale espleta la sua funzione all’interno di un progetto complessivo di lavoro, presentato dalla cooperativa. Altre e diverse possibilità possono comunque essere rinvenute anche alla luce delle disposizioni di cui al CCNL di categoria del 2008.

In definitiva la cooperativa di produzione e lavoro postula il diretto espletamento di servizi di trasporto, sia pure mediante l’utilizzazione delle forze lavorative dei soci lavoratori.

E la forma cooperativa (di produzione e lavoro) è quella scelta, storicamente, dai taxisti per organizzare il proprio lavoro, tanto è vero che i conducenti a Roma sono quasi tutti organizzati in cooperativa. Ne consegue che le cooperative di taxisti sono i principali operatori del trasporto pubblico nel settore taxi del mercato romano.

Buongiorno,

parrebbe pertanto di capire che solamente il “socio dipendente” che possiede i requisiti professionali possa esercitare l’attività di taxi.

ma non il semplice “dipendente” della cooperativa, non socio, il quale anche se in possesso dei requisiti non può essere utilizzato come “preposto” dalla soc. cooperativa.

rimango in attesa di un cortese riscontro.

grazie

Stefano V.

la materia è sempre stata fumosa e mai chiara fino in fondo. Benché, alla fine, non stiamo parlando di cose complesse, sulle varie questioni legate al modo TAXI / NCC la chiarezza non c’è mai. Quella che ho copiato e incollato è una sentenza, non una norma. Tuttavia, quando un tribunale si dilunga in ricostruzioni del genere, diventano un parere autorevole da esportare anche fuori dal contesto di quella vicenda processuale.
La coop di lavoro è un insieme di soci che sfrutta collettivamente le licenze che sono apportate dentro la coop. Secondo la teoria classica su “la licenza è rilasciata ai singoli”, direi che la tua osservazione è condivisibile. Vedi, però, l’art. 10 della legge 21/92: E’ ammissibile il sostituto alla guida e tale sostituto può essere individuato come dipendente.

Chiedo aiuto. Una cooperativa può acquistare direttamente una licenza taxi? Mi pare di no. Quindi la compravendita deve essere fatta da un singolo che contestualmente conferisce alla cooperativa? Nel caso nostro sarebbe il legale rappresentante della cooperativa, il quale però è iscritto al ruolo NCC e non TAXI. Allora… non si fa l’affare?