PREMESSA: La proroga del 02/11, in realtà, non esiste. Il termine è dettato dal regolamento regionale, un DPGR, e lì è rimasto: 30/09/2021. La proroga al 02/11 è un’indicazione contenuta in una mera nota dirigenziale regionale senza nessun valore normativo. In pratica, la nota regionale è come se fosse una richiesta ai comuni di essere indulgenti fino al 02/11.
Detto questo, dal 30/09/2021 avremmo potuto applicare la sanzione di cui agli artt. 26 e 27 della LR n. 51/2009 per esercizio abusivo di studio medico nei confronti di chi non avesse presentato la SCIA (art. 26, comma 1 e art. 27, comma 1). Vista la prassi che si è creata, puoi farlo dal 03/11 oppure continuare con l’indulgenza per qualche giorno in più. Il rischio, però, è cadere nell’arbitrarietà. Se aprisse un esercizio commerciale senza SCIA saresti ugualmente indulgente?
Relativamente alla mancanza del mero adeguamento per studio già in esercizio, io applicherei la sanzione di cui al combinato disposto: art. 25, art. 26, comma 3 e art. 27 comma 2 della LR n. 51/2009