Agenzia di affari - disbrigo pratiche

E’ sicuramente difficile tracciare un confine certo fra ciò che è agenzia di affari e ciò che non lo è. Posso aggiungere che spesso, per mera prassi, viene applicato l’art. 115 TULPS anche se la questione è incerta. Diciamo che oggi, la comunicazione ex art. 115 TULPS nella competenza comunale, si applica come caso residuale per fattispecie non già devolute ad altre PA (vedi agenzie matrimoniali) oppure non già disciplinate da altre normative: una volta era tutto art. 115, oggi ci sono l’agenzia viaggi con la propria normativa e la propria SCIA, l’agenzia immobiliare con la propria normativa e la propria SCIA, ecc.

Fatta questa premessa, posso affermare che la fattispecie si determina quando un soggetto professionale mette in contatto due soggetti affinché questi concludano un affare fra di loro (vendita di un servizio o di un bene). L’agente non vende il bene o il servizio ma percepisce un compenso per la sua intermediazione dal soggetto che lo ha contattato affinché si adoperi nella ricerca dell’altro soggetto in grado di vendere il servizio o il bene richiesto. Preciso, che l’agenzia di affari è cosa diversa dal contratto di agenzia di cui all’art. 1472 cc

Sulla nozione di agenzia di affari in generale, vedi la Cassazione Civile n. 18619/2006 (in materia di pubblicità in TV la cui ratio è traslabile ad altre ipotesi):

Ai fini della sussistenza dell’obbligo di munirsi della licenza del questore, previsto dall’art. 115 TULPS. (r.d. 18 giugno 1931, n. 775), per “agenzia di affari” deve intendersi - sulla base della definizione offerta dall’art. 205 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 - l’organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento in modo continuativo e professionale, nonché a scopo di lucro, di un’attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui, che si concreta nel porre in essere o nell’agevolare trattative volte alla conclusione di detti affari, mettendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati, con conseguente esclusione dell’obbligo di licenza nei confronti di chi si limiti a lanciare, verso remunerazione, messaggi promozionali “in incertam personam” - indirizzati, cioè, ad una collettività ampia ed indeterminata di potenziali fruitori, i quali, se lo riterranno, si procacceranno poi i prodotti o i servizi reclamizzati attraverso gli ordinari canali - rendendo, in tal modo, un mero servizio di supporto all’iniziativa economica.

In conclusione, a parere mio, non si tratta di agenzi di affari quando un soggetto si limita a rendere un mero servizio ad un altro soggetto: es. Tizio ordina a Caio di andare dai VVUU per fare un permesso auto. In questo caso Caio percepisce un compenso per una mera prestazione resa a Tizio.

Cass. Civ. n. 6935/2001
L’attività di “visurista”, consistente in indagini dietro retribuzione per conto terzi presso la Conservatoria dei registri immobiliari e il Catasto, non rientra nel concetto di agenzia di affari e non è, quindi, assoggettata a licenza in quanto esprime anzitutto un diritto soggettivo e non è necessariamente strumentale all’intermediazione nella conclusione di affari