Un operatore vorrebbe esercitare attività di commercio on line in un Comune ma avere il magazzino dei prodotti in un altro Comune. È possibile?
Perché non potrebbe? Secondo te quanti magazzini ha Amazon
La SCIA per il commercio tramite sistemi di comunicazione (che poi al 99,9 % è tramite Internet) è presentata al comune dove si inizia l’attività ai sensi dell’art. 68, comma 1 del d.lgs. n. 59/2010. Tale azienda può avere “n” depositi sparsi per tutta l’UE in base alle esigenze logistiche aziendali. Basta che siano depositi non aperti al pubblico altrimenti diventerebbe commercio in sede fissa.
Ok grazie, il mio dubbio nasceva dalla domanda di cosa presentare o comunicare al Comune dove ha sede il magazzino.
Se fosse settore alimentare andrebbe presentata una noifica ex art. 6 del Reg. CE 852/04, se fosse non alimentare, niente.
Ciò non toglie che il deposito/magazzino deve rispondere a precisi requisiti sia urbanistici (in molti PGT la destinazione d’uso, non esistendo quella “magazzino”, segue quella dell’attività principale → commercio), sia edilizi (agibilità), sia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e smi), sia di prevenzione incendi (in particolare attività 70 D.P.R. 151/2011).
Se poi si trova in Lombardia… SCIA (art. 6 L.R. 11/2014 e smi)…
Ciao Alberto, prima o poi devo approfondire l’art. 6 della LR lombarda 11/2014. Sei sicuro che non vi sia sottinteso un “là dove previsto”? Nel senso, si applica la SCIA dove una norma preveda una procedura abilitativa. Mi pare strano che un articolo rubricato “semplificazione” aggravi le procedure.
E, in questo caso, si tratterebbe di un locale di servizio afferente ad un’attività già abilitata
Ok, per le precisazioni, le davo per scontate.
Ciao Mario, magari così fosse…
L.R. 19/02/2014, n. 11 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività.
Art. 6 Semplificazione.
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19-bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall’articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)…
Come vedi non solo si applica a tutte le attività produttive (cfr. art 1 c. 1 lettera i) del DPR 160/2010) ma addirittura a tutte le attività ECONOMICHE [ogni attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate… ergo anche a quelle attività escluse dal DPR 160/2010 quali gli studi professionali!!!
Inoltre stando a una lettura puntuale della norma… anche per l’installazione, attivazione e messa in esercizio di IMPIANTI FUNZIONALI alle attività economiche: quindi se installo un condizionatore sotto i 12 kW (che se non erro ricade nell’edilizia libera) potrei non dover far nulla sotto il profilo edilizio ma poi una SCIA per la messa in esercizio???
Ti ricordo che in tema di “semplificazione” la norma regionale prevede ancora l’autorizzazione per gli ITINERANTI e le MSV
E, in questo caso, si tratterebbe di un locale di servizio afferente ad un’attività già abilitata
Vero, l’attività è già abilitata, ma in altra sede.
Per il Registro Imprese si tratta di una nuova UL, così come per il SUAP.
Anche l’1-bis meriterebbe una riflessione…
il soggetto interessato può chiedere all’amministrazione procedente di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari alla eventuale presentazione formale dell’istanza, della SCIA o della comunicazione riguardo, in particolare, alla conformità della stessa con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa commerciale, ambientale, paesaggistica, culturale ed igienico-sanitaria applicabile. L’amministrazione procedente fornisce le indicazioni e i chiarimenti all’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi NON INCIDONO, in ogni caso, sulla istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell’istanza, della SCIA o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato.
A parte che nel testo originale le indicazioni e i chiarimenti dovevano essere fornite di norma oralmente, come possono non incidere? Ovviamente se poi la SCIA presentata non ha elementi diversi dalla richiesta iniziale…
Infine c’è il tema della cessazione (c. 3):
In caso di cessazione dell’attività […] l’impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa […]. Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema dell’interoperabilità previsto dall’articolo 11 delle norme tecniche allegate al D.P.R. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data notizia al SUAP.
In un mondo ideale il SUAP con un clic dovrebbe sapere quali titoli ha un’impresa, quale attività effettivamente svolge e quindi a quali PA dare comunicazione della cessazione.
Nella realtà:
- ci sono istanze che non sempre transitano dal SUAP (vedi ad es. VVF);
- il fascicolo non è immediatamente interrogabile (query “Titoli dell’impresa”);
- ci sono norme che prevedono una comunicazione specifica (vedi Reg. CE in materia sanitaria);
- ci sono attività libere che tuttavia sono soggette a norme di settore che prevedono controlli (es. discipline bionaturali).
A questo punto attendo una tua lettura dell’articolo 6.
Quale sarebbe la sanzione nel caso di mancanza di una SCIA prevista unicamente dal primo comma dell’art. 6 della L.R. Lombardia 11/2014?
Infatti, anche questo è un aspetto che volevo prendere in considerazione: quali sanzioni e quali sono i requisiti sostanziali per l’esercizio dell’attività generica che la PA deve controllare tramite la SCIA?.
La norma lombarda di cui trattasi non è compatibile con i principi di cui al d.lgs. n. 59/2010, al DL 138/2011, al DL 1/2012, alla legge 180/2011 e al d.lgs. n. 30/2006. E neppure con i d.lgs. n. 126/2016 e 222/2016. L’amministraizone comunale, a parerer mio, ha i margini per interpretare secondo i principi che si desumono dalle norme indicate: procedimento abilitativo solo se giustificato da motivi imperativi di interesse genereale e previsto in forma esplicita, altrimenti vale quello previsto dall’eventuale norma specifica
NON ESISTE una sanzione esplicita prevista dalla L.R. 11/2014.
Ma questa non è una novità…
Concordo con la tua analisi Mario, ma seppur impugnata (Delibera C.d.M. del: 18-4-2014)… non è MAI stato m esso in discussione il principio di cui stiamo parlando, ma la forma (C.U.R. vs SCIA):
3) L’articolo 6, che disciplina una procedura semplificata per l’avvio, lo svolgimento e la trasformazione di attività economiche presenta diversi profili di incostituzionalità, relativamente ai commi 1, 2, 4, 5, 13. In particolare:
I commi 1 e 2 dell’articolo 6 introducono un procedimento semplificato per “I procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza d’impianti e agibilità degli uffici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto dei requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti”.
Per tali procedimenti, che nella disciplina statale rientrano nell’ambito di applicazione della SCIA di cui all’art. 19, l. n. 241/1990, il procedimento è sostituito da “una comunicazione unica regionale resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (…)” che attesta “il possesso dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività”, senza onere di allegazione dei documenti medesimi.
Il testo originario richiamava la L. 180/2011…
1.In attuazione dell’articolo 9 della L. 180/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale
La Corte Costituzionale con sentenza n. 260 del 20/11/2014, n. 260 ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale per “ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente”:
Infatti, la Regione Lombardia, nelle more del giudizio, ha approvato la legge n. 24 del 2014 il cui art. 21, comma 3, ha modificato tutte le disposizioni oggetto di censura in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente. Inoltre, non è contestato che, nelle more della sopravvenuta modifica legislativa, le norme impugnate non abbiano ricevuto attuazione.
Ma anche a seguito della modifica introdotta dalla l.r. 24/2014 è rimasto il tema della SCIA per “l’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche…”
Le Regioni a volte si lasciano andare in disposizioni più o meno amministrativamente eretiche (passatemi il termine). Tutto fatto in buona fede per scopi nobili ma resta il fatto che aumenta la confusione normativa e la burocrazia. Vedi l’altro esempio della normativa pugliese sull’agriturismo: prima l’imprenditore deve presentare la SCIA per l’esercizio dell’attività e poi il comune deve rilasciare l’autorizzazione a seguito della documentazione a corredo della stessa SCIA.