Purtroppo, ancora una volta, i dubbi interpretativi fioccano.
La prima taglia idonei (dl 44/2023) dispone:
"Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo"
Successivamente “corretta” dalla seconda taglia idonei (dl 75/2023) che dispone:
"all’articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma”.
Le disposizioni dell’articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Fondamentalmente, i concorsi da giugno ad agosto ricadono nella prima taglia idonei dl 44/2023, sono soggetti al taglio degli idonei del 20% sulla base del totale degli idonei non vincitori indipendentemente dal numero di posti banditi e indipendentemente da chi ha bandito i concorsi.
I concorsi da agosto in poi ricadono nella seconda taglia idonei dl 75/2023, sono soggetti al taglio degli idonei del 20% rispetto al numero di posti banditi e
non si applica a concorsi “banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori”
e inoltre
“non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato”.
Tuttavia, come anche detto da altri, tutti questi “interventi” non hanno fatto altro che andare a generare confusione e ulteriori dubbi interpretativi.
La graduatoria può essere utilizzata solo per sei mesi?
Come può essere utilizzata?
Può essere utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato? Solo determinato?
Vengono formate due graduatorie? Una dei vincitori + 20%idonei non vincitori e un’altra 80%idonei non vincitori per le assunzioni a tempo determinato?
Possono essere utilizzate solo se i vincitori rinunciano e/o non passano il periodo di prova o anche se la P.A. ha esigenza di assumere?
Se la P.A. dispone di questa “mini-graduatoria” può attingere da essa anche se nessuno dei vincitori rifiuta per assunzioni a tempo indeterminato o è costretta a bandire un nuovo concorso pur disponendo di quella graduatoria?
Se un vincitore rifiuta, il primo degli idonei non inseriti nella “mini-graduatoria” passa automaticamente nella “mini-graduatoria”?
Perché nel concorso dell’agenzia delle entrate non è stata formata una graduatoria per le assunzioni a tempo determinato?
I concorsi che ricadono quindi nella prima sono soggetti a tutti i buchi normativi che sono stati “corretti” nella seconda?
Perché se le disposizioni della prima taglia idonei sono considerate tanto mal strutturate da richiedere un “intervento correttivo” (che correttivo non è stato comunque) con la seconda taglia idonei, la prima non è stata abrogata?
Si fa riferimento al momento della formazione della graduatoria o al momento dell’emanazione del concorso?
Nello specifico, perché se il personale tab veniva “implicitamente” escluso dalla disposizione della prima come anche indicato nella nota interna qui sopra, tale disposizione non è stata ufficializzata e inserita esplicitamente nelle eccezioni?
Tante, troppe domande (e sicuramente questi non sono gli unici dubbi) che per trovare risposta impiegheranno troppo tempo.
Continuo a ribadire, nel frattempo chi si trova travolto da tale disposizione deve rassegnarsi? Eppure è una disposizione che dovrebbe far indignare tanti, purtroppo è “silenziosa” e non viene notata e solo una volta che ci si ritrova nella problematica ci si pone il problema, quando forse è troppo tardi.
Non capisco.