Taglia idonei personale tecnico amministrativo università

Buongiorno, volevo chiedere se la norma taglia idonei si applica anche al personale tecnico amministrativo dell’università e, in caso affermativo, se si applica anche la deroga in caso del tetto dei venti posti messi a bando. Chiedo questo perchè alla luce di un commento del CODAU sembrerebbe che il legislatore non abbia applicato la deroga dei 20 posti messi a bando, creando situazioni paradossali di inesistenza di graduatorie per bandi con 1/2 posti.

Sembrerebbe che non si applica per le università, ma non è chiaro nemmeno agli uffici reclutamento dei vari enti, quindi vedremo.

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Buongiorno,

Vorrei sapere se il tetto taglia idonei del 20% vale anche per le Università e se si per quale motivo non è stato incluso tra le deroghe dal momento che la maggior parte dei bandi prevedono solo nr.1 posto messo a concorso. Il risultato è che ci sono solo vincitori e non idonei…

Ci sono fortissimi dubbi in merito all’applicazione della “taglia idonei” in ambito universitario, a tal proposito vanno innanzitutto distinte le due “taglia idonei”: La prima, L.74/2023 (DL.44/2023) e la seconda, L.112/2023 (DL.75/2023).
Faccio un riepilogo più chiaro possibile distinguendo le varie “nomenclature”.
Esempio facile: viene bandito un concorso per 40 posti e a superarlo sono 140 candidati.
Di questi 140, 40 saranno “idonei vincitori” mentre i restanti 100 saranno “idonei non vincitori”.

La prima (L.74/2023) ha efficacia da giugno ad agosto e pone una limitazione del 20% agli idonei non vincitori da inserire in graduatoria rispetto al numero totale degli idonei non vincitori. Esempio facile: per un concorso di 40 posti ci sono 140 candidati che superano il concorso, 40 sono idonei vincitori mentre i restanti 100 sono idonei non vincitori, di questi restanti 100 ne viene inserito in graduatoria solo il 20% di 100, la percentuale quindi si calcola sul numero degli idonei non vincitori. Quindi si avranno 40 idonei vincitori + 20 idonei non vincitori in graduatoria.
La seconda (L.112/2023) ha efficacia da agosto in poi e va a sostituire la prima tuttavia non è retroattiva, quindi i concorsi pubblicati da giugno ad agosto ricadono comunque nella prima mentre quelli pubblicati da agosto in poi ricadono nella seconda. Pone inoltre una limitazione ulteriore rispetto alla prima, perché la percentuale del 20% si calcola sul numero dei posti messi a concorso e non sul numero degli idonei non vincitori. Esempio facile: per un concorso di 40 posti ci sono 140 candidati che superano il concorso, 40 sono idonei vincitori mentre i restanti 100 sono idonei non vincitori, di questi restanti 100 ne viene inserito in graduatoria solo il 20% di 40, la percentuale quindi si calcola sul numero dei posti banditi. Quindi si avranno 40 idonei vincitori + 8 idonei non vincitori in graduatoria.
(Vorrei porre per un momento una particolare attenzione sui numeri che spesso possono risultare “asettici”. Nel primo caso, sono escluse dall’accesso alla graduatoria ben 80 persone, ottanta. Nel secondo caso sono escluse ben 92 persone, novantadue. Persone che hanno studiato, si sono impegnate e con tutti i sacrifici del caso sono riusciti a superare tutte le prove di un concorso, magari l’unico a cui potevano partecipare, cui è stata tolta l’opportunità di poter ottenere un impiego. Messe al pari di chi il libro non lo ha mai aperto.)

Detto questo, In “aiuto” vengono i commenti rilasciati dal CODAU in merito al personale TAB universitario, in ordine di pubblicazione:
28 giugno 2023
27 settembre 2023
15 novembre 2023
Brevemente, nei primi due documenti si discute del fatto che le norme non siano applicabili al contesto universitario visto il particolare regime autonomistico dello stesso anche se non esplicitamente incluso nelle eccezioni, rispettivamente nella pag.6 del documento 28 giugno e nelle pag.9, 32 e 34 del documento 27 settembre dove appunto il CODAU elenca le perplessità circa l’applicazione delle taglia idonei al personale universitario forte anche di una nota interna che ribadiva che la misura non sarebbe stata applicata, tra gli altri, nemmeno al personale universitario e quello in regime pubblicistico per i motivi suddetti.
Il “castello di carte” però crolla con l’ultimo commento rilasciato dal CODAU, quello del 15 novembre, dove appunto viene evidenziato che, siccome il personale contrattualizzato universitario (tab) non risulta esplicitamente inserito nelle eccezioni della legge, a differenza di quello a regime pubblicistico, è da considerarsi soggetto alla taglia idonei. Ribadendo, comunque, fortissime perplessità circa l’applicazione sempre per i motivi suddetti e contenuti nei documenti e auspicando a un ripensamento nella legge di bilancio (che, a meno di miei errori interpretativi, non c’è stato).

La risposta, qual è? Si applica? Non si applica?
La risposta, ad oggi, non c’è. (per quello che riguarda il personale tab si intende)
Gli stessi Enti non sanno rispondere, si è quindi in attesa di qualche pronuncia da parte del TAR.

Un caso di recente graduatoria “vittima” della taglia prima idonei c’è comunque stata, in riferimento a un concorso dell’ Agenzia delle Entrate, ne ho scritto qui.

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Grazie per il riscontro. Secondo lei quali sono le tempistiche per avere una risposta in merito dal Tar?

Ti ringrazio per il “Lei” ma dammi tranquillamente del tu.
Purtroppo non ne ho la minima idea, è un ambiente nuovo per me quindi non conosco a fondo le procedure, diciamo così.
Spero vivamente che qualcosa, di positivo, accada il prima possibile.

Quello che non è chiaro è per quale motivo si dovrebbe applicare la norma taglia idonei se il bando prevede meno di 20 posti a concorso?

Purtroppo, ancora una volta, i dubbi interpretativi fioccano.
La prima taglia idonei (dl 44/2023) dispone:
"Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo"

Successivamente “corretta” dalla seconda taglia idonei (dl 75/2023) che dispone:
"all’articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma”.
Le disposizioni dell’articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Fondamentalmente, i concorsi da giugno ad agosto ricadono nella prima taglia idonei dl 44/2023, sono soggetti al taglio degli idonei del 20% sulla base del totale degli idonei non vincitori indipendentemente dal numero di posti banditi e indipendentemente da chi ha bandito i concorsi.
I concorsi da agosto in poi ricadono nella seconda taglia idonei dl 75/2023, sono soggetti al taglio degli idonei del 20% rispetto al numero di posti banditi e
non si applica a concorsi “banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori”
e inoltre
“non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato”.

Tuttavia, come anche detto da altri, tutti questi “interventi” non hanno fatto altro che andare a generare confusione e ulteriori dubbi interpretativi.
La graduatoria può essere utilizzata solo per sei mesi?
Come può essere utilizzata?
Può essere utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato? Solo determinato?
Vengono formate due graduatorie? Una dei vincitori + 20%idonei non vincitori e un’altra 80%idonei non vincitori per le assunzioni a tempo determinato?
Possono essere utilizzate solo se i vincitori rinunciano e/o non passano il periodo di prova o anche se la P.A. ha esigenza di assumere?
Se la P.A. dispone di questa “mini-graduatoria” può attingere da essa anche se nessuno dei vincitori rifiuta per assunzioni a tempo indeterminato o è costretta a bandire un nuovo concorso pur disponendo di quella graduatoria?
Se un vincitore rifiuta, il primo degli idonei non inseriti nella “mini-graduatoria” passa automaticamente nella “mini-graduatoria”?
Perché nel concorso dell’agenzia delle entrate non è stata formata una graduatoria per le assunzioni a tempo determinato?
I concorsi che ricadono quindi nella prima sono soggetti a tutti i buchi normativi che sono stati “corretti” nella seconda?
Perché se le disposizioni della prima taglia idonei sono considerate tanto mal strutturate da richiedere un “intervento correttivo” (che correttivo non è stato comunque) con la seconda taglia idonei, la prima non è stata abrogata?
Si fa riferimento al momento della formazione della graduatoria o al momento dell’emanazione del concorso?
Nello specifico, perché se il personale tab veniva “implicitamente” escluso dalla disposizione della prima come anche indicato nella nota interna qui sopra, tale disposizione non è stata ufficializzata e inserita esplicitamente nelle eccezioni?

Tante, troppe domande (e sicuramente questi non sono gli unici dubbi) che per trovare risposta impiegheranno troppo tempo.
Continuo a ribadire, nel frattempo chi si trova travolto da tale disposizione deve rassegnarsi? Eppure è una disposizione che dovrebbe far indignare tanti, purtroppo è “silenziosa” e non viene notata e solo una volta che ci si ritrova nella problematica ci si pone il problema, quando forse è troppo tardi.
Non capisco.

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Per chi vuole, qui c’è una petizione per tentare di bloccare la “taglia idonei”.
https://www.change.org/notagliaidonei

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Salve Buonasera,

Ho partecipato ad un concorso per personale TAB indetto da un’università conclusosi circa 15 giorni fa.
Ho superato con successo tute le prove ed ero risultato idoneo non vincitore all’interno di quel famoso 20% della cosiddetta norma taglia idonei. ahimè sono venuto a conoscenza che la graduatorie è stata rettificata comportando lo slittamento di un posto del mio nominativo. Questo inevitabilmente ha avuto come effetto quello di essere fuori quel famoso 20% ed escluso dagli idonei non vincitori ai fini dell’assunzione.

Vorrei chiedervi un parere riguardo il funzionamento dello scorrimento della graduatoria. Chi è fuori dal quel 20% non può più rientrarvi? leggendo la normativa lo scorrimento avviene solo all’interno di quel 20% e pertanto è bloccato oppure è possibile che chi è fuori possa rientrare nel caso in cui avvenga una di queste situazioni cioè: “in caso di rinuncia / dimissioni entro sei mesi / mancato superamento del periodo di prova da parte di uno/a dei/lle vincitori/trici”?

Vi confido che è stato veramente demoralizzante sapere di essere stato estromesso dagli idonei per una sola posizione.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia fornire un suo parere al riguardo.

Salve
mi spiace per la tua vicenda personale…
rispondo peraltro riallacciandomi al tuo “Ringrazio anticipatamente chiunque voglia fornire un suo parere al riguardo”.
L’art 35 TUPI come modificato da ultima normativa taglia idonei dispone: “In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo”(ovvero entro il 20% dei posti messi a concorso).
Non è previsto cioè un repechage dei non idonei ma solo entro il limite di coloro che per legge sono considerati idonei.

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Buongiorno a tutti/e,
vorrei allegare la risposta dell’ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, in risposta al quesito posto dal CODAU, riguardante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei per il PTA delle università (legge taglia idonei).
Voi come interpretate questo parere? Quali sono i risvolti pratici secondo voi?
Grazie
27139684parere art 35 comma 5 ter - CODAU_240305_1_240306_164911-1.pdf (226,8 KB)

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Gent.mo, Ti ringrazio per il contributo che trovo molto ben articolato. Sono perplesso sul fatto che la normativa, il D.L. 44/2023, preveda che gli idonei possano essere assunti “in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente” e solo in questo caso.
Non sarebbe possibile quindi il ricorso alle graduatorie per esigenze di assunzione di nuovo personale. La qual cosa limiterebbe ancora fortemente la possibilità per le Università di utilizzare le graduatorie esistenti per assumere il personale che le stesse abbiano stabilito di reclutare in fase di programmazione. Sembrerebbe che non ci sia alternativa al proliferare di procedure concorsuali in numero notevole, considerato che di solito nelle Università i concorsi sono quasi sempre per un numero limitatissimo di posti.

Grazie tante per aver condiviso questa notizia. Anche io sono interessato all’effettivo risvolto pratico e del peso di questa risposta. Questo perché mi ritrovo ad essere “fuori quel 20%” per un solo posto a parità di punteggio. Leggendo la risposta mi sembra di capire che anche i criteri di scorrimento non dovrebbero essere applicati. E’ una norma assurda. Non solo è pensata male ma è anche scritta male.

Posso chiederti il link per reindirizzarmi al sito dove posso reperire il file. So che hai condiviso l’allegato e ti ringrazio ma non sto riuscendo a trovarlo all’interno del sito della funzione pubblica o all’interno del CDAU. Grazie in anticipo.

Buonasera, lavoro presso l’Università di Trento ed il documento è stato condiviso dai sindacalisti FLC CGIL contestualmente al seguente messaggio

Buongiorno colleghe e colleghi,

l’Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, in risposta al quesito posto dal CODAU, ha sostanzialmente riconosciuto che la deroga di cui all’art 35 co. 5-ter (che consente di scorrere le graduatorie degli idonei) si applica anche ai concorsi banditi sotto le venti unità dalle Università (documento in allegato).

Dato che diversi/e tra voi ci avevano chiesto informazioni in merito, abbiamo contattato gli oppositi uffici dell’Università per capire come questo parere potrà essere recepito in Ateneo e con quali tempistiche. Il parere e’ appena stato espresso e ci sarà da ovviamente da attendere ma vi manterremo informati.

Buona giornata e buon lavoro

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Grazie. Questo mi infonde speranza.

Speriamo.

Con riferimento al merito della questione sarebbe ora fondamentale che un significativo numero di università, meglio se tra le più importanti e “di peso” (ad esempio, Padova, Bologna, Milano), scegliessero di aderire a quanto espresso dal parere ministeriale del 4 marzo, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui al citato comma 5-ter.

Tale situazione permetterebbe di sbloccare l’impasse riferito a tutti i concorsi banditi dopo l’entrata in vigore della norma ed ottenere anche un significativo risparmio per le amministrazioni.

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Salve,
ci sono novità su questo argomento?

Grazie.

non specificamente per le Uni ma per l’applicazione della taglia idonei in sé si veda il mio post da qui…